Vai al contenuto
Regolamento europeo sull’IA · Regolamento (UE) 2024/1689

Usare l’IA con trasparenza e responsabilità.

Quali regole riguardano le funzioni IA di TicketBuddy, quando un contenuto deve essere etichettato o verificato e come ne rendiamo tracciabile l’uso.

Versione dell’informativa

2026-07-31

Articolo 4 applicabile dal

2 febbraio 2025

Articolo 50 applicabile dal

2 agosto 2026

Base giuridica

Le disposizioni più rilevanti per TicketBuddy

TicketBuddy aiuta gli organizzatori a creare immagini e testi. Per queste funzioni sono particolarmente rilevanti la ripartizione dei ruoli, l’alfabetizzazione in materia di IA e le regole di trasparenza dei sistemi generativi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il Regolamento comprende, tra gli altri, i fornitori che immettono sistemi di IA sul mercato dell’UE o li mettono in servizio e i deployer stabiliti nell’UE. È escluso l’uso strettamente personale e non professionale.

Articolo 3, punti 3, 4, 56 e 60

Fornitore, deployer, alfabetizzazione e deep fake

Gli obblighi differiscono tra il fornitore del sistema e il deployer che lo usa professionalmente sotto la propria autorità. Un deep fake è un contenuto immagine, audio o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e può apparire falsamente autentico.

Articolo 4

Alfabetizzazione sufficiente in materia di IA

Fornitori e deployer devono adottare, nella massima misura possibile, misure per garantire al personale e alle altre persone che agiscono per loro conto un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA, considerando conoscenze, esperienza, formazione, contesto e gruppi interessati.

Articolo 50, paragrafo 1

Interazione diretta con l’IA

Chi interagisce direttamente con un sistema di IA deve in linea di principio esserne informato, salvo che ciò sia già evidente per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta.

Articolo 50, paragrafo 2

Marcatura leggibile meccanicamente

I fornitori di sistemi che generano testo, immagini, audio o video sintetici devono marcare gli output in formato leggibile meccanicamente e renderli rilevabili come artificiali o manipolati. La soluzione deve essere quanto più possibile efficace, interoperabile, robusta e affidabile.

Articolo 50, paragrafi da 4 a 6

Deep fake, testi e accessibilità

I deployer devono dichiarare i deep fake. I testi IA devono essere dichiarati quando sono pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. L’obbligo non si applica dopo verifica umana o controllo editoriale se una persona assume la responsabilità editoriale. L’informazione deve essere chiara, distinguibile, accessibile e fornita entro la prima esposizione.

Articolo 99, paragrafi 4 e 6

Sanzioni

La violazione dell’articolo 50 può rientrare nella fascia di sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato annuo mondiale. Si applicano le regole di calcolo e proporzionalità dell’articolo 99, comprese quelle per le PMI; l’autorità competente decide caso per caso.

Articolo 113

Date di applicazione

Il Regolamento si applica in generale dal 2 agosto 2026. I capi I e II, incluso l’articolo 4 sull’alfabetizzazione in materia di IA, si applicano dal 2 febbraio 2025. L’articolo 50 si applica dal 2 agosto 2026.

Attuazione in TicketBuddy

Informazione, etichettatura e prova

Le seguenti misure costituiscono uno standard prudente di TicketBuddy. Si applicano solo quando una persona utilizza effettivamente una funzione IA.

01

Avviso personale e versionato

Ogni utente amministratore riceve l’informativa vigente prima del primo utilizzo dell’IA e nuovamente dopo ogni aggiornamento sostanziale.

02

Solo dopo un uso effettivo dell’IA

Etichette, conferme di verifica e dati di audit IA non vengono associati ai contenuti creati manualmente. La provenienza di ogni contenuto resta univoca.

03

Marcatura visibile e tecnica delle immagini IA

A titolo precauzionale, le immagini generate dall’IA ricevono un’etichetta europea visibile e informazioni di provenienza leggibili meccanicamente. Testi alternativi e descrizioni accessibili indicano anch’essi l’origine IA.

04

Verifica editoriale dei testi IA

Prima di pubblicare un testo IA rilevante, l’utente ne conferma la verifica. Per notizie e altri testi di interesse pubblico, la verifica e una chiara responsabilità editoriale riflettono l’eccezione dell’articolo 50, paragrafo 4. TicketBuddy la applica anche a e-mail e testi SEO come misura di qualità.

05

Audit trail tracciabile

Vengono registrati almeno versione della policy, lingua, data e ora e identità di ogni presa visione. I record del contenuto includono inoltre uso dell’IA, decisione di verifica e persona responsabile.

06

Chiaro e accessibile

Gli avvisi sono comprensibili, distinguibili e mostrati entro la prima interazione rilevante. Gli screen reader ricevono un’indicazione inequivocabile dell’origine IA.

Cosa significa la presa visione

La conferma documenta che l’utente è stato informato e ha preso visione delle regole. Non gli trasferisce la responsabilità legale, non sostituisce formazione o valutazione individuale e non esonera TicketBuddy o l’organizzatore dai propri obblighi.

Distinzioni importanti

Non tutti gli output IA hanno lo stesso obbligo

Non ogni immagine IA è giuridicamente un deep fake. TicketBuddy etichetta comunque in via precauzionale tutte le immagini interamente generate dall’IA, perché non sempre è possibile prevedere il successivo contesto d’uso e una possibile somiglianza con soggetti reali.

Non ogni testo IA deve essere etichettato pubblicamente ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 4. La norma riguarda testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Una verifica umana o un controllo editoriale insieme a una chiara responsabilità editoriale possono escludere l’obbligo di dichiarazione.

Le comuni funzioni TicketBuddy per immagini e testi sono qui descritte come assistenza generativa, non come uso ad alto rischio. Se un organizzatore cambia finalità o contesto, per esempio verso decisioni lavorative, categorizzazione biometrica o un altro settore dell’allegato III, è necessaria una valutazione giuridica separata.

Fonti ufficiali

Regolamento e orientamenti UE

Il testo ufficiale resta determinante. Gli orientamenti della Commissione spiegano l’articolo 50; il Codice di buone pratiche è volontario e non sostituisce il Regolamento.

Contatti

Verifichiamo se TicketBuddy è adatto alla tua biglietteria.

Raccontaci in breve il tuo progetto. Ti ricontattiamo personalmente e definiamo insieme come impostare al meglio la partenza.

Utile per il primo colloquio

  1. 01Quali eventi o biglietti vuoi vendere?
  2. 02Come organizzi oggi vendita, gestione e ingresso?
  3. 03Quando vorresti partire con il tuo shop di biglietti?
Invia richiesta